1. Il processo è introdotto soltanto con ricorso al tribunale tributario.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) del tribunale tributario cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo attuale legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
c) dell'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente locale o regionale o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; non sono ammesse domande riconvenzionali;
e) dei motivi specifici.
3. I fatti non contestati nella prima difesa utile, quale che sia la parte che li abbia dedotti, non appartengono alla lite, se non come fatti pacifici, come stabilito dall'articolo 23, comma 3.
4. Il ricorso deve essere sottoscritto dall'avvocato del ricorrente e contenere la certificazione della procura, a norma dell'articolo 12, comma 2, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei