Art. 18.
(Ricorso).

      1. Il processo è introdotto soltanto con ricorso al tribunale tributario.
      2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

          a) del tribunale tributario cui è diretto;

          b) del ricorrente e del suo attuale legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;

          c) dell'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente locale o regionale o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

          d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; non sono ammesse domande riconvenzionali;

          e) dei motivi specifici.

      3. I fatti non contestati nella prima difesa utile, quale che sia la parte che li abbia dedotti, non appartengono alla lite, se non come fatti pacifici, come stabilito dall'articolo 23, comma 3.
      4. Il ricorso deve essere sottoscritto dall'avvocato del ricorrente e contenere la certificazione della procura, a norma dell'articolo 12, comma 2, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei

 

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casi tassativamente previsti dal citato articolo 12, comma 4. La sottoscrizione dell'avvocato, con la certificazione della procura, oppure la sottoscrizione della parte deve essere apposta, a pena d'inammissibilità, tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2. Non sussiste nullità del ricorso quando la sottoscrizione del difensore, ancorché non comparente in calce all'atto, risulti stilata sotto la certificazione dell'autentica della firma apposta dalla parte alla procura alla lite, in quanto la firma dell'avvocato assolve alla duplice funzione di sottoscrivere l'atto e di certificare l'autografia del mandato.
      5. Il ricorso è dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, oppure se è privo della sottoscrizione e della certificazione della procura del ricorso e delle copie, a norma del comma 4.